REPERTORIO N.                             RACCOLTA N.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di luglio, alle ore

in Milano, via Copernico n. 9,

avanti a me dottor UGO CANTIELLO, Notaio in Garbagnate Milanese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

E’ PRESENTE

 

 

domiciliato per la carica presso la sede dell’associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della “ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENTI CALCIATORI E SOCIETA’ – A.I.A.C.S.” più brevemente denominata “ASSOAGENTI”, con sede in Roma, via Valadier n. 53, codice fiscale 97089570150.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di far constare con il presente atto quanto sarà discusso e deliberato dall’assemblea della predetta associazione convocata in questo giorno, luogo ed ora con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1) nomina dei Revisori dei Conti;

2) nomina di due ulteriori membri del Consiglio Direttivo;

3) varie ed eventuali;

PARTE STRAORDINARIA

1) trasferimento della sede dell’associazione da Roma, via Valadier n. 53 a Milano, via Corridoni n. 11, con contestuale modifica dell’art. 2 dello statuto;

2) modifiche statutarie con particolare riferimento agli articoli 2, 4 e 6, nonché 11 e 22 (in senso abrogativo in materia di Collegio dei Probiviri);

3) deliberazioni conseguenziali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

– ai sensi del vigente statuto dell’associazione assume la presidenza dell’assemblea il comparente, nella qualità, il quale constata e dà atto:

– che l’assemblea è stata convocata nei termini e secondo le modalità prescritte dal vigente statuto ed in particolare essa si riunisce in seconda convocazione;

– che del Consiglio Direttivo sono presenti:

– CARPEGGIANI BRUNO, nato a Cento il 27 ottobre 1942 Presidente;

– BRANCHINI

– TINTI TULLIO, nato a Brescia il 2 marzo 1958;

– PALOMBA GENNARO, nato a Lecce il 5 luglio 1963;

– PAGLIARI SILVIO, nato a Cingoli il 23 settembre 1967;

– D’AMICO ANDREA, nato a Verona il 29 agosto 1964;

– GALLI GIUSEPPE, nato a Napoli il 3 febbraio 1958.

– che sono presenti o rappresentati numero

 

associati su 90 (novanta) come risultante dal foglio presenze che, consegnatomi dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

– che degli associati è presente il quorum costitutivo e deliberativo prescritto dallo statuto e pertanto l’assemblea risulta atta a deliberare.

Il presidente dichiara quindi l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento della parte ordinaria dell’ordine del giorno il Presidente espone all’assemblea le candidature alla carica di Revisori dei Conti dell’Associazione, precisando che gli aspiranti al suddetto incarico risultano essere i signori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo breve discussione e specifica votazione, l’Assemblea con la maggioranza di                         voti su

DELIBERA

di nominare alla carica di Revisori dei Conti dell’Associazione, i signori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con i poteri previsti dal vigente statuto ed i quali, per espressa dichiarazione del Presidente, risultano dotati dei requisiti di legge.

Passando alla trattazione del secondo argomento della parte ordinaria dell’ordine del giorno il Presidente illustra all’assemblea la necessità, per esigenze operative, di provvedere alla nomina di due ulteriori membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente espone all’assemblea le candidature alla carica dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, precisando che gli aspiranti al suddetto incarico risultano essere i signori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo breve discussione e specifica votazione, l’Assemblea con la maggioranza di                         voti su

DELIBERA

di nominare quali ulteriori due membri del Consiglio Direttivo i signori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione degli argomenti di parte ordinaria posti all’ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento della parte straordinaria dell’ordine del giorno il Presidente illustra all’assemblea le motivazioni di ordine logistico e strategico che rendono opportuno trasferire la sede dell’associazione da Roma, via Valadier n. 53 a Milano, via Corridoni n. 11, con contestuale modifica dell’art. 2 dello statuto come segue:

“Articolo 2 – L’associazione ha sede in Milano, con indirizzo in via Corridoni n. 11.

Con delibera del consiglio direttivo potrà essere trasferito l’indirizzo della sede sociale, purchè nell’ambito dello stesso comune.

Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie.”.

Dopo breve discussione e specifica votazione, l’Assemblea con la maggioranza di                         voti su

DELIBERA

di trasferire la sede dell’associazione da Roma, via Valadier n. 53 a Milano, via Corridoni n. 11, con contestuale modifica dell’art. 2 dello statuto sociale come segue:

“Articolo 2 – L’associazione ha sede in Milano, con indirizzo in via Corridoni n. 11.

Con delibera del consiglio direttivo potrà essere trasferito l’indirizzo della sede sociale, purchè nell’ambito dello stesso comune.

Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie.”.

Passando alla trattazione del secondo argomento della parte straordinaria dell’ordine del giorno il Presidente espone i motivi che rendono necessario modificare lo statuto ed in particolare propone ai presenti di modificare gli articoli 4, 6 e 11 come segue:

 

“Articolo 4 – L’associazione ha per scopo, senza finalità di lucro, di promuovere l’autonomia professionale e regolamentare, lo sviluppo ed il riconoscimento, sul piano giuridico e nei rapporti con le competenti autorità, tra esse compresa la Federazione Italiana Giuoco Calcio, della figura dell’Agente di Calciatori, contribuendo a regolarne l’attività e tutelandone l’immagine ed ogni altro aspetto connesso con la detta attività.

Nell’interesse dei propri associati, l’associazione pertanto perseguirà:

a) la tutela degli interessi morali, professionali ed economici degli associati;

b) l’elevazione e la formazione professionale, culturale ed economica dei medesimi;

c) l’esatta determinazione e verifica dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, vigilando sulla regolare tenuta dei medesimi, l’esercizio del potere disciplinare sugli associati anche ai sensi e per l’effetto dell’art. 2229 del Codice Civile, in quanto applicabile direttamente o in via analogica”

 

“Articolo 6 – Potranno essere ammessi a far parte dell’associazione, a seguito di domanda indirizzata al consiglio direttivo, coloro che ricoprano il ruolo di Agenti di Calciatori ovvero semplicemente siano interessati ad intraprendere l’attività di agenti di calciatori e/o società calcistiche ed in ogni caso in ragione dei requisiti di cui infra:

a) possidenza della cittadinanza o nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea e residenza o domicilio in Italia;

b) godimenti dei diritti civili;

c) non essere stati colpiti da condanne definitive per delitti non colposi non inferiori a tre anni”

 

“Articolo 11 – Gli organi della associazione sono:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio direttivo;

c) i revisori dei conti”

 

 

e con contestuale eliminazione dell’art. 22 dello statuto medesimo

Dopo breve discussione e specifica votazione, l’Assemblea con la maggioranza di                         voti su

DELIBERA

di modificare gli articoli 4, 6 e 11 dello statuto come segue

 

“Articolo 4 – L’associazione ha per scopo, senza finalità di lucro, di promuovere l’autonomia professionale e regolamentare, lo sviluppo ed il riconoscimento, sul piano giuridico e nei rapporti con le competenti autorità, tra esse compresa la Federazione Italiana Giuoco Calcio, della figura dell’Agente di Calciatori, contribuendo a regolarne l’attività e tutelandone l’immagine ed ogni altro aspetto connesso con la detta attività.

Nell’interesse dei propri associati, l’associazione pertanto perseguirà:

a) la tutela degli interessi morali, professionali ed economici degli associati;

b) l’elevazione e la formazione professionale, culturale ed economica dei medesimi;

c) l’esatta determinazione e verifica dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, vigilando sulla regolare tenuta dei medesimi, l’esercizio del potere disciplinare sugli associati anche ai sensi e per l’effetto dell’art. 2229 del Codice Civile, in quanto applicabile direttamente o in via analogica”

 

“Articolo 6 – Potranno essere ammessi a far parte dell’associazione, a seguito di domanda indirizzata al consiglio direttivo, coloro che ricoprano il ruolo di Agenti di Calciatori ovvero semplicemente siano interessati ad intraprendere l’attività di agenti di calciatori e/o società calcistiche ed in ogni caso in ragione dei requisiti di cui infra:

a) possidenza della cittadinanza o nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea e residenza o domicilio in Italia;

b) godimenti dei diritti civili;

c) non essere stati colpiti da condanne definitive per delitti non colposi non inferiori a tre anni”

 

“Articolo 11 – Gli organi della associazione sono:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio direttivo;

c) i revisori dei conti”

con contestuale eliminazione dell’art. 22 dello statuto medesimo.

L’assemblea con la maggioranza di                         voti su                               delibera di approvare tutte le sopra proposte modifiche dello statuto il quale, nella sua versione aggiornata e secondo la nuova numerazione dell’articolato, qui di seguito si riporta integralmente.

“STATUTO

Articolo 1 – E’ costituita l’”ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENTI CALCIATORI E SOCIETA’ – A.I.A.C.S.”, più brevemente denominata “ASSOAGENTI”.

Articolo 2 – L’associazione ha sede in Milano, con indirizzo in via Corridoni n. 11.

Con delibera del consiglio direttivo potrà essere trasferito l’indirizzo della sede sociale, purchè nell’ambito dello stesso comune.

Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie.

Articolo 3 – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione si scioglierà per deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati, oltre che per tutte le cause previste dalla legge.

Articolo 4 – L’associazione ha per scopo, senza finalità di lucro, di promuovere l’autonomia professionale e regolamentare, lo sviluppo ed il riconoscimento, sul piano giuridico e nei rapporti con le competenti autorità, tra esse compresa la Federazione Italiana Giuoco Calcio, della figura dell’Agente di Calciatori, contribuendo a regolarne l’attività e tutelandone l’immagine ed ogni altro aspetto connesso con la detta attività.

Nell’interesse dei propri associati, l’associazione pertanto perseguirà:

a) la tutela degli interessi morali, professionali ed economici degli associati;

b) l’elevazione e la formazione professionale, culturale ed economica;

c) l’esatta determinazione e verifica dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, vigilando sulla regolare tenuta dei medesimi, l’esercizio del potere disciplinare sugli associati anche ai sensi e per l’effetto dell’art. 2229 del Codice Civile, in quanto applicabile direttamente o in via analogica.

Articolo 5 – L’Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri.

Se esistenti, potrà aderire ad associazioni internazionali analoghe, concorrendo a garantire lo sviluppo e la reciproca collaborazione per i rapporti internazionali.

Articolo 6 – Potranno essere ammessi a far parte dell’associazione, a seguito di domanda indirizzata al consiglio direttivo, coloro che ricoprano il ruolo di Agenti di Calciatori ovvero semplicemente siano interessati ad intraprendere l’attività di agenti di calciatori e/o società calcistiche ed in ogni caso in ragione dei requisiti di cui infra:

a) possidenza della cittadinanza o nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea e residenza o domicilio in Italia;

b) godimenti dei diritti civili;

c) non essere stati colpiti da condanne definitive per delitti non colposi non inferiori a tre anni.

Articolo 7 – La domanda di ammissione all’associazione deve essere accompagnata da Autocertificazione sostitutiva di:

– certificato di nascita;

– certificato di cittadinanza;

– certificato di residenza;

– certificato generale (casellario giudiziale);

– certificato dei carichi pendenti del competente Tribunale.

Articolo 8 – Sulla domanda di ammissione all’associazione decide il consiglio direttivo, senza obbligo di motivazione.

L’ammissione o la decisione di rigetto della domanda sono comunicate all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata con la restituzione dei documenti presentati e non è impugnabile, ma non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda.

Articolo 9 – Nei confronti degli associati che, con la loro condotta violino i principi della lealtà, probità e rettitudine civile, può essere promosso, su iniziativa anche di uno solo degli iscritti, un procedimento disciplinare di competenza del consiglio direttivo, il quale potrà archiviarlo o adottare uno dei seguente provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) deplorazione scritta;

c) sospensione temporanea della qualità di associato;

d) esclusione definitiva dalla associazione.

Prima di deliberare sull’azione disciplinare il consiglio direttivo deve comunicare per iscritto agli interessati l’inizio del procedimento a loro carico, fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione degli atti che devono essere inviati o depositati esclusivamente presso la sede dell’associazione.

Il consiglio direttivo delibererà entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione degli atti difensivi.

I provvedimenti adottati nei confronti degli associati devono essere, a cura del segretario del consiglio direttivo, comunicati per iscritto agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10 – Il patrimonio sociale è rappresentato:

a) dalle quote associative versate da ogni associato nella misura stabilita dal consiglio direttivo;

b) da contributi a fondo perduto da chiunque versati;

c) da beni devoluti a qualsiasi titolo all’associazione con l’osservanza delle forme di legge.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale netto sarà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità, secondo le deliberazioni della assemblea.

Articolo 11 – Gli organi della associazione sono:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio direttivo;

c) i revisori dei conti.

Articolo_12 – L’assemblea degli associati, da tenersi presso la sede della associazione o altrove, purché in Italia, verrà convocata almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata, telex, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie possono aver luogo in prima convocazione o in seconda convocazione che potrà aver luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe allo stesso associato.

Articolo_13 – Per la validità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli associati; dette assemblee delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza di un quarto degli associati e delibererà a maggioranza dei presenti.

Articolo 14 – Il consiglio direttivo sarà eletto, tra gli associati, dall’assemblea ordinaria.

Esso sarà composto da un numero di membri variabile da sette a  undici e durerà in carica tre anni.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui due o più candidati riportino il medesimo numero di voti, si procederà ad un ballottaggio limitato a coloro che si siano trovati in tale situazione.

Nel caso in cui vengano meno, nel corso del mandato, uno o più membri del consiglio direttivo, i consiglieri mancanti saranno cooptati dal consiglio stesso e confermati dalla prima assemblea.

Nell’ipotesi in cui, nel corso del mandato vengano meno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, l’intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l’assemblea degli associati per la nomina del nuovo consiglio.

L’assemblea stessa potrà procedere, su indicazione del Consiglio, inoltre, alla nomina di un Presidente Onorario che sarà scelto tra persone che abbiano ricevuto particolari onorificenze nel campo sportivo e culturale e durerà in carica un anno.

Articolo 15 – Il consiglio direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione e potrà emanare eventuali regolamenti e modificarli.

Il consiglio direttivo potrà delegare propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti e le modalità della delega.

Spetterà al consiglio direttivo la determinazione dell’ammontare delle quote associative.

Articolo 16 – Il consiglio direttivo sarà convocato, oltre che nei casi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Il consiglio direttivo è convocato presso la sede dell’associazione o altrove, purché in Italia, con qualsiasi modalità di convocazione e con preavviso di tre giorni.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti e sempre che alla riunione partecipino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti. Saranno comunque valide le deliberazioni del consiglio direttivo adottate in riunioni indette senza l’osservanza delle modalità di convocazione, purché a tali riunioni siano presenti tutti i suoi componenti.

Articolo 17 – Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente, il vice presidente vicario ed uno o più vice presidenti.

Il Presidente dovrà essere inderogabilmente eletto fra i soci con più di tre anni consecutivi di iscrizione all’associazione.

Il consiglio direttivo potrà nominare un segretario scelto tra i suoi componenti ovvero anche al di fuori dei componenti medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere massimo 11 (undici) e si dovrà verificare che abbiano i requisiti previsti dallo statuto.

Articolo 18 – Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l’associazione, ha la firma sociale, presiede le riunioni del consiglio direttivo e provvede alla loro esecuzione.

Il vice presidente vicario sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Articolo 19 – Il segretario del consiglio direttivo provvede alle convocazioni dello stesso, alla redazione dei verbali delle assemblee e del consiglio da trascriversi negli appositi libri, della cui tenuta è responsabile.

La funzione di tesoriere viene svolta da uno dei componenti del Consiglio o da persona dal Consiglio medesimo scelta che abbia specifiche capacità per svolgere tale funzione.

Articolo 20 – Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea anche fra i non associati.

I revisori durano in carica tre anni ed hanno il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale.

Articolo 21 – Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; entro sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio dovrà essere sottoposto all’assemblea ordinaria degli associati il bilancio annuale redatto a cura del consiglio direttivo.

Articolo 22 – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo potrà, comunque, determinare rimborsi a favore del Segretario, così come dovrà riconoscere un compenso, che verrà preventivamente concordato tra le parti a qualunque soggetto facente parte dell’Associazione che oltre alle funzioni previste dalla propria carica, abbia svolto attività professionale in luogo di altro professionista esterno, su incarico del Consiglio medesimo.

Articolo 23 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.”

L’assemblea, senza discussione, all’unanimità dei presenti delibera, infine, di dare mandato al comparente per l’esecuzione di quanto sopra deliberato.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore

 

Consta il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, di               fogli per complessive                  pagine e della

sin qui.